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Demolire e ricostruire con maggiori volumi si potrà, arrivano le modifiche al TU edilizia

Inserito il 09/07/2020

Il decreto semplificazioni interviene anche in materia di edilizia con modifiche sostanziali al Testo unico riducendo i vincoli di volume, sagoma e sedime. Vediamo come e in quali casi si potrà demolire e ricostruire aumentando i volumi.

Attualmente, una ricostruzione che avviene dopo una demolizione nello stesso punto può rispettare le distanze preesistenti (generalmente minori di quelle imposte alle nuove costruzioni) solo nel caso in cui venga conservata l’area di sedime, il volume e l’altezza della struttura preesistente demolita. Per “spostare”  l’edificio o aumentarne volume o altezza, è necessario rispettare le distanze vigenti al momento della nuova edificazione.

Con le modifiche del decreto semplificazioni al Testo unico dell’edilizia, proprio quest’ultimo vincolo decadrebbe per introdurre più libertà nella ricostruzione di un edificio diverso (di volume maggiore e di diversa sagoma e altezza) ma mantenendo le distanze preesistenti.

Nel dettaglio, la modifica riguarderebbe l’articolo 2-bis, comma 1-ter, che ora recita “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.

Mentre la nuova versione, modificata dal decreto semplificazioni (approvato “salvo intese”) indicherebbe: “Negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti”.

Il decreto semplificazioni apporta anche un’aggiunta all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Testo unico dell’edilizia: “Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004)”.

Le modifiche introdotte con il decreto semplificazioni intervengono anche nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia che ricomprendono anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con “diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.

Tuttavia, solo nei casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, l’intervento può intervenire con incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Articolo visto su Edilportale

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