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Novità per l'abbattimento delle barriere architettoniche
Inserito il 11/08/2020Novità per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche in condominio. L'art. 10, comma 3, del decreto semplificazioni (dl n. 76/2020), ha apportato alcune modifiche alla legge n. 13/89.
Con le modifiche apportate alla legge n. 13/89 si semplica l'abbattimento delle barriere architettoniche in condominio.
Nello specifico, l'art. 10, comma 3, del dl n. 76/2020, afferma che "ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile";
b) l'articolo 8 è abrogato".
Come evidenziato da Italia Oggi, "il nuovo testo normativo recepisce un aspetto che la giurisprudenza ha ormai acquisito da qualche anno ma, data la rilevanza del principio, appare più che mai opportuna la sua trasposizione in legge".
Articolo visto su Italia Oggi